Assenze dal lavoro per ferie (art. 18 CCNL).
Le ferie hanno in genere lo scopo di consentire al
lavoratore un periodo di svago e di riposo e rispondono all’esigenza,
costituzionalmente protetta, di garantire, anche nell’interesse
dell’Amministrazione, l’integrità fisica e psichica dei dipendenti contro il
logorio conseguente alla prestazione di lavoro.
Il periodo di ferie retribuito cui il dipendente ha
diritto è diversamente disciplinato a seconda che si tratti di lavoratori in
servizio al momento della stipulazione del CCNL ovvero che siano assunti
successivamente.
Per i dipendenti in servizio alla data del 7 luglio
1995 (data di stipula del CCNL il periodo di ferie retribuite per ogni anno è
di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1,
comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 cui vanno aggiunti i 4
giorni di riposo per festività soppresse previsti dalla medesima legge n.
937/1977.
Per i dipendenti assunti dopo la sottoscrizione del
CCNL, per i primi tre anni di servizio, il periodo di ferie retribuite è di 30
giorni lavorativi comprensivi delle due giornate di cui al comma precedente cui
vanno aggiunte le quattro giornate di riposo per festività soppresse.
Dopo tre anni di servizio le ferie spettano in misura eguale
a tutti gli altri dipendenti.
Qualora l’orario settimanale di servizio sia
articolato in 5 giorni, la durata delle ferie è ridotta rispettivamente da 32 a
28 e da 30 a 26 giorni.
Nell’anno di assunzione ed in quello di cessazione le
ferie spettano per dodicesimi e la frazione di mese superiore a 15 giorni si
arrotonda all’unità.
La ricorrenza del Santo Patrono è considerata giorno
festivo.
In caso di assenze per i permessi retribuiti di cui
all’art. 19 del CCNL, e di assenze per malattia o infortunio – ancorché
protratte per l’intero anno – il periodo di ferie non viene ridotto.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono
monetizzabili (salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro quando esse
non abbiano potuto essere fruite per esigenze di servizio) e devono essere
fruite nel corso di ciascun anno solare compatibilmente con le esigenze del
servizio.
Le ferie possono essere frazionate in più periodi a
richiesta del dipendente e compatibilmente con le oggettive esigenze del
servizio.
Il dipendente ha diritto, su specifica istanza, ad un
periodo continuativo di ferie di due settimane tra il 1 giugno ed il 30
settembre assegnato dall’Amministrazione; in caso di mancata richiesta
specifica in tal senso l’Amministrazione non può imporre le due settimane di
ferie estive continuative.
La fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto
dei turni stabiliti nell’ambito del servizio o dell’unità operativa di
appartenenza.
Le ferie possono essere interrotte o sospese.
Nel caso in cui motivate esigenze di servizio abbiano
interrotto o sospeso ferie in godimento, il dipendente ha diritto: al rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate per
il rientro in sede e per il ritorno al luogo di godimento delle ferie stesse; all’indennità
di missione per la sola durata dei viaggi predetti; al rimborso delle eventuali
spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
Sospensione delle ferie.
Le ferie sono sospese in presenza di malattie
documentate per periodi superiori a tre giorni o che abbiano dato luogo a
ricovero ospedaliero.
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente, e
comunque all’inizio dell’orario di lavoro, tale circostanza all’ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento.
Deve comunicare altresì il proprio recapito –
precisandone l’indirizzo – qualora dimori in luogo diverso da quello di
residenza.
Egli deve inoltre recapitare, o spedire a mezzo
raccomandata A.R., il relativo certificato medico entro i due giorni successivi
all’inizio della malattia o sua prosecuzione; qualora tale termine cada in
giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo (art.
21, commi 8 e 9, contratto).
Le ferie si intendono interrotte dal momento del
ricevimento della comunicazione predetta, salvo il caso di legittimo
impedimento, ovvero nel caso in cui al controllo medico fiscale il lavoratore
non si sia fatto trovare presente come previsto dal comma 12 dell’art. 21 del
contratto.
Assenze dal lavoro per permessi (artt. 19 e 20 CCNL).
Permessi retribuiti. - L’istituto del permesso retribuito sostituisce la
disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario (art. 19, comma
11, contratto).
Il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti su
istanza debitamente documentata nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai
giorni di svolgimento delle prove e nel limite di giorni 8 all’anno; per
concorsi si intendono quelli pubblici e per esami si intendono tutti quelli
finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, in scuole
statali o legalmente riconosciute;
- decesso o grave infermità del coniuge o di un
parente entro il 2° grado o del convivente stabile. La lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi
all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche
legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non
convivente, o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o
la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi
di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono
concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento
dell’attività lavorativa.
Per fruire dei permessi anzidetti, secondo quanto dispone
l’art. 1 del regolamento di attuazione dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n.
53 (DPCM n. 278 del 21 luglio 2000), il dipendente deve preventivamente
comunicare l’evento e deve utilizzare il permesso entro sette giorni dal
decesso o all’accertamento dell’infermità.
Nei tre giorni di permesso non sono considerati i
giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso in cui il permesso venga richiesto per grave
infermità, lo stesso può essere usufruito anche ad ore previo accordo scritto
con il datore di lavoro.
I permessi predetti sono cumulabili con quelli
previsti dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- gravi e documentati motivi familiari. I dipendenti
di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e
documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del
D.L.vo n. 151/2001, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non
superiore a due anni.
Tali permessi, ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 278
del 21 luglio 2000, possono essere richiesti per gravi motivi, relativi alla
situazione personale del lavoratore, della sua famiglia anagrafica, dei
soggetti indicati dall’art. 433 del codice civile, anche se non conviventi,
nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se
non conviventi.
La definizione dei «gravi motivi» per ottenere i
permessi predetti è puntualmente indicata all’art. 2 sopra richiamato.
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto
di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di
attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né
ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
Il contratto collettivo definisce il procedimento
necessario per la richiesta e la concessione. Il datore di lavoro, in presenza
di ragioni organizzative o produttive che non consentono la sostituzione del
dipendente, con provvedimento motivato può negare, rinviare ad un periodo
successivo, o concedere parzialmente il permesso richiesto; in tali casi il
dipendente può presentare domanda di riesame della richiesta che deve essere
esaminata nei successivi 20 giorni.
Nei casi di rapporto di lavoro a tempo determinato, il
datore di lavoro può negare il congedo per incompatibilità con la durata del
rapporto ovvero quando i congedi già accordati abbiano superato i tre giorni o
quando trattasi di sostituzione di altro dipendente in congedo per i medesimi
motivi.
Salvo che non sia stata preventivamente stabilita una
durata minima del congedo, il dipendente ha diritto a rientrare anche prima del
termine previa comunicazione al datore di lavoro.
Inoltre, anche nel caso in cui sia stata prestabilita
una durata minima, il datore di lavoro ha facoltà di consentire comunque il
rientro;
- matrimonio, per 15 giorni consecutivi.
Possono inoltre essere concessi permessi retribuiti, a
discrezione dell’Amministrazione e su domanda debitamente documentata
dell’interessato, per particolari motivi personali o familiari (compresa la
nascita dei figli) debitamente documentati e nel limite di giorni 3 all’anno.
Si ritiene che tra essi possano rientrare le visite mediche e gli accertamenti
sanitari.
Tutti i permessi di cui sopra sono cumulabili
nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell’anzianità di servizio.
Durante i periodi anzidetti al dipendente spetta
l’intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Casi particolari di permessi retribuiti:
1) permessi per il dipendente o suo familiare
portatore di handicap. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o
affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità
non sia ricoverata a tempo pieno.
Il dipendente portatore di handicap o che abbia figli
o congiunti portatori di handicap nelle condizioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104 (art. 33, comma 3) ha diritto a permessi, fruibili anche ad ore,
nel limite massimo di 18 ore mensili; detti permessi non incidono sulle ferie,
sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio e sono interamente
retribuiti.
Il Consiglio di Stato con parere della Sezione I in
data 14 giugno 1995 ha ritenuto che: a) al lavoratore debbano essere riconosciuti, su specifica richiesta,
più benefici consistenti ciascuno in un permesso mensile di 3 giorni, per
assistere più persone handicappate in stato di gravità esistenti nello stesso
nucleo familiare. Detto cumulo non potrà essere comunque riconosciuto allorché
altre persone possano prestare assistenza o quando lo stesso lavoratore possa,
per la natura dell’handicap, sopperire alle necessità assistenziali dei
familiari disabili durante il periodo di soli 3 giorni mensili; b) lo stesso lavoratore può cumulare i benefici che gli
spettano nella duplice qualità di soggetto portatore di handicap in condizione
di gravità (art. 33, comma 6) e di familiare convivente di persona handicappata
grave (art. 33, comma 3), con i limiti di cui alla precedente lett. a);
In caso di inabilità totale di entrambi i genitori
ovvero del genitore superstite, tale da impedire l’assistenza al figlio a sua
volta gravemente disabile, il diritto a fruire dei congedi per l’assistenza
predetta compete anche ai fratelli o sorelle purché conviventi.
Lo stato di invalidità totale dei genitori o del
genitore superstite deve essere comprovato da idonea documentazione
(riconoscimento di invalidità civile, rendite INAIL, pensioni INPS o altre
provvidenze idonee a far rilevare lo stato di inabilità);
2) interventi sulla maternità a favore dei genitori.
Con legge 8 marzo 2000, n. 53, fu innovata la materia degli interventi a tutela
della maternità (sull’argomento è intervenuta l’INPS con circolare n 53 del 4
settembre 2000); nel testo di legge venne disposto, tra l’altro, all’art. 15
che «Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia».
Con D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, sono state riunite
le disposizioni legislative vigenti sulla materia ed in particolare quelle
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, della legge 8 marzo 2000, n. 53, della
legge 3 dicembre 1977, n. 903 e del D.L.vo 25 novembre 1996, n. 645.
Il testo unico ha lasciato disciplinate dalla
normativa precedente gli istituti non direttamente connessi all’argomento.
Per consentire una agevole consultazione
sull’argomento, si riporta qui di seguito un prospetto riportante la nuova
normativa in comparazione con la disciplina previgente:
3) permessi per l’esercizio di funzioni di
amministratore locale. L’art. 24 della legge n. 265/1999 riconosce ai
consiglieri comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane, delle
unioni di comuni, dei consigli circoscrizionali di comuni sopra i 500.000
abitanti, dipendenti pubblici o privati, il diritto di assentarsi dal servizio
per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.
Nel caso in cui il Consiglio si svolga di sera, il
lavoratore ha diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8,00 del
giorno successivo; qualora inoltre i lavori del Consiglio si protraggano oltre
la mezzanotte, il dipendente ha diritto di assentarsi dal servizio per l’intera
giornata successiva.
I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte
comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli
organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di
comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni
consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni
comunali previste per legge ovvero membri delle conferenze dei capi gruppo e
degli organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti
consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle
riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata compreso
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di
lavoro.
I componenti degli organi esecutivi degli enti di cui
al paragrafo precedente ed i presidenti dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e
dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai
permessi di cui sopra, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un
massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci,
presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità
montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti.
Tutti i predetti lavoratori dipendenti hanno diritto
ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative
mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
Gli assessori dei comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, che siano anche consiglieri, possono partecipare alle sedute
del consiglio, avvalendosi, in quanto componenti dello stesso, degli stessi
permessi riconosciuti agli altri consiglieri dall’art. 24, comma 1, della legge
n. 265/1999. Gli assessori che non siano anche consiglieri non possono fruire
di questi ultimi permessi ma devono avvalersi del monte ore mensile pari a 24
ore retribuite e 24 ore non retribuite di cui sopra;
4) permessi per l’espletamento di funzioni di pubblico
ministero. - Il personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di
pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore
della Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, ha diritto alla
fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario all’espletamento
dell’incarico affidato;
5) altri permessi. Tutti gli altri permessi previsti
da specifiche disposizioni di legge vengono assicurati al lavoratore dall’art.
19 del CCNL 6 luglio 1995.
Tra essi sono da ricomprendere, ad esempio: esercizio
di funzioni pubbliche quale componente di sezione elettorale; esercizio della
funzione di giudice popolare; diritto allo studio; donazioni di sangue; testimonianze
giudiziali.
In particolare, a proposito della assenza per funzioni
presso gli uffici elettorali, il dipendente ha diritto di assentarsi dal lavoro
per svolgere funzioni obbligatorie presso gli uffici elettorali per tutta la
durata delle relative operazioni, in occasione: delle elezioni politiche (art.
119 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361); dei referendum (art. 50 legge 25 maggio
1970, n. 352); delle elezioni europee (art. 51 legge 24 gennaio 1979, n. 18);
delle elezioni provinciali, regionali e comunali (art. 1 legge 30 aprile 1981,
n. 178).
Va precisato che tra coloro che svolgono le predette
funzioni obbligatorie sono ricompresi anche i rappresentanti di lista nonché,
in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e
dei promotori dei referendum (art. 11 legge 21 marzo 1990, n. 53, che modifica
l’art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).
Il diritto all’assenza permane per tutta la durata
delle operazioni elettorali. Il relativo periodo inizia alle ore 16,00 per
disposizioni di legge (insediamento dei seggi) e termina secondo quanto
risultante dai verbali delle operazioni elettorali; in particolare, spetterà il
riposo al lavoratore nel caso in cui risulti dai verbali che le operazioni si
sono concluse oltre la mezzanotte del giorno precedente.
Il periodo di partecipazione alle operazioni
elettorali è considerato a tutti gli effetti come prestazione di servizio con
il diritto al recupero della giornata della domenica impegnata per le elezioni
(riposo settimanale non goduto) ovvero delle giornate festive diverse dalla
domenica comprese nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (legge
29 gennaio 1992, n. 69; Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 983 del 16 febbraio
1982).
In luogo del riposo compensativo il lavoratore può
optare per il pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla
normale retribuzione ed avrà anche il diritto ai compensi accessori (es.
compenso incentivante la produttività) connessi alla presenza in servizio nella
considerazione che le funzioni svolte costituiscono servizio prestato a tutti
gli effetti.
Diversa è la conseguenza nei confronti del periodo di
prova che può considerarsi non compiuto in quei giorni nella considerazione per
cui la prova deve obbligatoriamente essere effettuata nello svolgimento di
mansioni istituzionali tra le quali, malgrado l’equiparazione di legge, non
appare ricompresa la funzione presso l’ufficio elettorale.
La nomina del dipendente nell’ufficio elettorale deve
essere tempestivamente comunicata all’Ente e la partecipazione deve essere
attestata a posteriori dal Presidente del seggio con l’indicazione dell’ora di
chiusura delle operazioni;
6) permessi per l’esercizio delle funzioni di giudice
onorario o di vice procuratore onorario. L’art. 20 dell’ipotesi di accordo per
il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003,
sottoscritta in data 16 ottobre 2003 prevede l’ipotesi di assenze dal lavoro
per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore
onorario.
Il dipendente, se autorizzato dall’Ente di
appartenenza, può svolgere le funzioni di giudice onorario o di
vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 7 luglio
1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative.
Egli ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo
necessario all’espletamento del suo incarico. I periodi di assenza relativi non
sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di
servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono
sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui all’art. 14 del
CCNL del 14 settembre 2000, e possono essere fruiti anche in via cumulativa con
le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
7) attività di volontariato per Protezione civile. Per
le attività di volontariato connesse alla Protezione civile cui il lavoratore
partecipa, l’Amministrazione favorisce una articolazione dell’orario di
servizio idonea ad assicurare l’attività stessa;
8) non sono più consentiti i congedi straordinari per
prestazioni e cure idrotermali e per cure richieste dallo stato di invalidità,
salvo quanto dispone il comma 25 dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.
724 per il personale mutilato o invalido di guerra o per servizio;
9) permessi brevi (art. 20 CCNL). Al dipendente che ne
faccia domanda possono essere concessi permessi brevi nel limite massimo di 36
ore annue ed a condizione che essi non superino la metà dell’orario di lavoro e
quest’ultimo non sia inferiore alle 4 ore consecutive.
La domanda deve essere presentata in tempo utile e
comunque non oltre un’ora dall’inizio dell’attività lavorativa della giornata –
salvo i casi di particolare urgenza e necessità – allo scopo di consentire al
dirigente preposto all’unità organizzativa presso cui il dipendente presta
servizio di adottare le misure organizzative necessarie per assicurare la
continuità del servizio stesso in assenza del dipendente in permesso.
Il permesso breve deve essere recuperato, anche in più
soluzioni entro il mese successivo a quello in cui è stato usufruito e secondo
le modalità stabilite dal responsabile dell’unità organizzativa interessata; in
caso di mancato recupero viene operata una trattenuta economica sulla
retribuzione determinata in relazione alla durata del permesso.
Nella stessa giornata in cui viene concesso il
permesso, il dipendente non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
psico-fisiche (art. 21 CCNL integrativo).
- I dipendenti interessati sono solamente quelli assunti a tempo indeterminato
nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o da strutture associative convenzionate, lo stato di
tossicodipendenza o di alcolismo cronico.
Allo scopo di favorirne la riabilitazione e il
recupero e a condizione che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico
di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
- il diritto alla conservazione del posto per l’intera
durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall’art. 21, comma 7, del CCNL 6 luglio 1995; i periodi eccedenti i
18 mesi non sono retribuiti;
- concessione di permessi giornalieri orari retribuiti
nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
- riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione
degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
- assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa
categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale
misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero
come supporto della terapia in atto.
I dipendenti che hanno parenti entro il secondo grado
o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero conviventi stabili i quali si
trovino nelle condizioni sopra previste ed abbiano iniziato il progetto di
recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera
durata del progetto medesimo.
Del relativo periodo non si tiene conto ai fini del
cumulo di aspettative.
La stabile convivenza è accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
Se i dipendenti nei confronti dei quali siano state
accertate le particolari condizioni psico-fisiche non si sottopongano per loro
volontà alle previste terapie, l’Ente dispone, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
Al termine del progetto, di recupero il dipendente
deve riprendere servizio presso l’Ente nei 15 giorni successivi alla data di
suo completamento.
Assenze per malattia (art. 21 CCNL).
L’art. 21 detta disposizioni in materia di assenze dal
lavoro per malattia (decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o in
corso a tale data).
Diritti del dipendente assente per malattia. - Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi e, ai fini della
maturazione del periodo predetto, vanno sommati anche tutti i periodi di
assenza per malattia intervenuti nel triennio precedente l’ultimo episodio
morboso in corso.
In sede di prima applicazione, il triennio di
riferimento è quello successivo alla data di stipulazione del contratto.
Il lavoratore che abbia già usufruito del periodo
predetto può chiedere di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi e per
casi particolarmente gravi.
Per tale ulteriore periodo non matura alcuna anzianità
di servizio né diritto a retribuzione. In caso di patologie gravi che
richiedano, terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia,
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni
di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle
citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria
locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in
ogni caso all’intera retribuzione.
Comunicazione della malattia e documentazione. - Il lavoratore deve comunicare tempestivamente e
comunque all’inizio dell’orario di lavoro, la propria assenza per malattia
all’ufficio di appartenenza e ciò anche nel caso di eventuale prosecuzione,
salvo comprovato impedimento.
Deve comunicare altresì il proprio recapito –
precisandone l’indirizzo – qualora, per motivi particolari, dimori in luogo
diverso da quello di residenza.
Egli deve inoltre recapitare, o spedire a mezzo
raccomandata A.R., il relativo certificato medico entro i due giorni successivi
all’inizio della malattia o sua prosecuzione; qualora tale termine cada in
giorno festivo, esso é prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Controlli della malattia. - I controlli della malattia (la cosiddetta visita
fiscale) possono essere disposti dalla Amministrazione, di norma sin dal primo
giorno, attraverso la competente USL.
Per assicurare il controllo medico, il dipendente deve
farsi trovare nel domicilio noto all’Amministrazione in ciascun giorno, anche
se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle
ore 19.00, pur se autorizzato ad uscire dal proprio medico curante.
Qualora il dipendente abbia necessità di allontanarsi
dal proprio domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per visite
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici ovvero per altri giustificati
motivi da documentare a richiesta, questi è tenuto a darne preventiva
comunicazione all’Amministrazione di appartenenza.
Malattia per colpa di terzi. - Nel caso in cui al dipendente ammalato per colpa
di terzi venga corrisposto risarcimento del danno, egli è tenuto a versarne gli
importi all’Amministrazione fino alla concorrenza di quanto dalla stessa a lui
erogato durante l’assenza per malattia, compresi gli oneri riflessi.
L’Amministrazione ha facoltà in ogni caso di
esercitare azione diretta nei confronti del terzo responsabile.
Adempimenti dell’Amministrazione. - Gli adempimenti dell’Amministrazione circa
l’assenza per malattia relativamente a tale ulteriore periodo sono i seguenti:
- a richiesta del dipendente, deve procedere
all’accertamento delle sue condizioni di salute avvalendosi della competente
USL per stabilire se esistano o meno eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;
- al termine del periodo di assenza dal lavoro con
diritto alla conservazione del posto, l’Amministrazione, qualora il dipendente
risulti idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento di mansioni del
proprio profilo professionale, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quella
del profilo rivestito e nell’ambito della stessa categoria, compatibilmente con
la struttura organizzativa e le disponibilità organiche. Ove ciò non sia
possibile, previo consenso dell’interessato, questi può essere destinato anche
a mansioni relative a profilo professionale ascritto a categoria inferiore
seguendone la dinamica retributiva e senza alcun riassorbimento del trattamento
in godimento; in tale ultimo caso va ricordata la necessità di stipulare con il
lavoratore stesso un nuovo contratto di lavoro individuale atteso che viene ad
essere modificata la sua posizione lavorativa;
- qualora il dipendente sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro ovvero non possa essere
diversamente impiegato come sopra specificato, l’Amministrazione può procedere
alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità
sostitutiva del preavviso di cui all’art. 39 del contratto.
La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire
anche nel caso in cui non sia possibile utilizzare il lavoratore in mansioni
equivalenti a quella del profilo rivestito e nell’ambito della stessa categoria
ovvero a mansioni relative a profilo professionale ascritto a categoria
inferiore (art 13 CCNL 2000/2001 integrativo dell’art. 21 del CCNL 6 luglio
1995 come modificato dall’art. 10 CCNL 14 settembre 2000).
Trattamento economico durante la malattia. - Il trattamento economico spettante è il seguente:
a) per i
primi 9 mesi di assenza, intera retribuzione fissa mensile, comprese le
indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio. Il
compenso accessorio, tuttavia, come determinato nella tab.1 allegata al CCNL,
compete nei casi di malattia per periodi superiori a 15 giorni lavorativi o in
caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero;
b) per i
successivi 3 mesi di assenza, 90% della retribuzione di cui alla lett. a);
c) per
gli ulteriori 6 mesi di assenza, 2/3 della retribuzione di cui alla lett. a) fino alla scadenza del CCNL in argomento (art. 21,
comma 15, CCNL) e, successivamente, il 50% della retribuzione anzidetta. Nessuna
retribuzione é dovuta per ulteriori periodi di malattia. Per il particolare
trattamento giuridico ed economico delle assenze per malattia nei contratti a
tempo determinato, vedasi quanto esposto al paragrafo «Contratto a termine».
Considerazioni particolari. - Va anzitutto evidenziato che, per il periodo dei
primi 18 mesi, il lavoratore non ha alcun obbligo oltre quello di comunicare e
documentare lo stato di malattia.
Allo scadere di tale periodo, l’Amministrazione ha il
diritto di recedere dal contratto di lavoro corrispondendo al lavoratore
l’indennità di preavviso per decorrenza del periodo durante il quale essa aveva
l’obbligo di conservare il posto; tale recesso non necessita di motivazione
alcuna oltre quella della presa d’atto del decorso del termine stesso.
Tuttavia il comma 2 dell’art. 21 del contratto
consente al lavoratore di avanzare istanza per la conservazione del posto senza
diritto a retribuzione né a maturazione di anzianità; si tratta di un diritto a
chiedere (in casi particolarmente gravi) senza il corrispondente obbligo
dell’Amministrazione a concedere.
In sostanza, l’Amministrazione ha un potere
discrezionale nella valutazione dell’istanza per l’esercizio del quale essa
dovrà tenere presenti sia l’interesse del lavoratore ammalato ad un suo
eventuale recupero al lavoro, sia il preminente interesse pubblico connesso
alle esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione stessa.
L’esercizio della predetta discrezionalità dovrà
essere effettuato esprimendo, in ogni caso, idonea motivazione da comunicarsi
all’interessato in relazione all’accoglimento o al rigetto dell’istanza.
L’istanza dell’interessato, opportunamente
documentata, deve essere tempestiva, nel senso della necessità di sua
presentazione, in vista del termine del primo periodo di 18 mesi, prima che
l’Amministrazione abbia pronunciato la risoluzione del rapporto ed in modo da
consentire alla stessa una adeguata valutazione della situazione del lavoratore
e delle esigenze dell’Ente.
Un discorso a parte merita il problema degli
accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità del lavoratore a svolgere
le proprie mansioni.
Essi possono essere disposti dall’Amministrazione
solamente al termine del primo periodo di 18 mesi di assenza di cui al citato
comma 2 e prima di concedere l’ulteriore periodo di 18 mesi richiesto, su
domanda del lavoratore ed allo scopo di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro.
Decorso inoltre l’ulteriore periodo di 18 mesi, si
ritiene che l’Amministrazione, allo scopo di decidere se procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla sua modifica in relazione alle
effettive capacità residue del lavoratore, debba far effettuare – questa volta
senza la necessità che a richiederlo sia il lavoratore stesso – l’accertamento
sanitario collegiale a mezzo della competente USL e con le procedure di legge.
L’accertamento stesso appare necessario a supporto
delle motivazioni della decisione finale dell’Ente (art. 21, comma 4,
contratto) che deve essere formalmente espressa entro un congruo periodo dalla
scadenza degli ulteriori 18 mesi di cui sopra.
Solamente dopo il ricordato formale atto negoziale,
infatti, avrà decorrenza la nuova situazione in cui si é venuto a trovare il
lavoratore (collocato in altra mansione, ovvero licenziato); appare opportuno
che detto formale atto negoziale venga emanato entro un tempo ragionevolmente
breve allo scopo di evitare che il lavoratore si trovi in perenne stato di
«attesa del licenziamento», in condizioni di soggezione particolare ed affinché
la volontà dell’Ente si tramuti nel necessario atto negoziale.
Qualora, inoltre, il lavoratore sia già rientrato in
servizio, si ritiene che l’Ente non abbia inteso procedere al licenziamento o
alla modifica delle mansioni e che non possa più considerare eventuali
ulteriori assenze per malattia quali elementi per l’atto di recesso (se non
ancora emanato) ritenendosi tacitamente accettata la volontà dell’Ente di far
riprendere a pieno titolo l’attività al lavoratore dipendente con l’inizio, in
caso di malattia, dei primi 18 mesi di diritto alla conservazione del posto per
nuova malattia.
Assenze malattia - esempi pratici. - Con l’accordo integrativo al CCNL, sottoscritto il
13 maggio 1996, é stata approvata la tabella A esemplificativa sui casi di
assenze per malattia.
In breve sintesi:
- in riferimento all’art. 21, comma 1, CCNL, sono
stati riportati alcuni esempi applicativi delle problematiche connesse al
diritto alla conservazione del posto precisando il metodo di calcolo dei 18
mesi oltre i quali non si ha diritto, salvo proroga, alla conservazione del
posto;
- in riferimento all’art. 21, comma 7, CCNL, sono
state esemplificate le regole per l’attribuzione del trattamento economico nel
periodo di malattia;
- in riferimento all’art. 21, ultimo comma, CCNL,
viene precisata l’applicazione della norma contrattuale nella fase transitoria
confermando che il nuovo metodo di calcolo si applica alle assenze effettuate
dalla data di stipulazione del contratto escludendo qualunque possibilità di
computo dei periodi di assenza antecedenti a tale data;
- in riferimento alle assenze per malattia nei
rapporti di lavoro a tempo determinato, viene ribadito per quale periodo il
lavoratore assunto con contratto a termine ha diritto alla conservazione del
posto;
- in riferimento al trattamento economico delle
assenze per malattia, viene confermata la regola generale del periodo massimo
retribuibile pari a 12 mesi e vengono forniti alcuni esempi per la
determinazione di detto periodo e per l’attribuzione del trattamento economico
con le percentuali di retribuzione previste nei diversi periodi; viene inoltre
precisato quale periodo minimo di retribuzione debba essere assicurato nel caso
in cui il dipendente abbia lavorato meno di un mese nei 12 mesi precedenti la
malattia.
Assenze per infortunio sul
lavoro e malattie dovute a causa di servizio (art. 22 CCNL).
L’art. 22 del CCNL detta disposizioni relative alle
assenze per infortunio sul lavoro o dovute a malattia riconosciuta dipendente
da causa di servizio.
Il dipendente ha diritto:
- alla conservazione del posto fino alla guarigione
clinica e, comunque, circa le assenze per malattia, non oltre i due periodi
previsti dall’art. 21;
- all’intera retribuzione fissa mensile comprese le
indennità pensionabili, comprensiva del trattamento economico accessorio di cui
alla tabella n. 1 allegata al CCNL.
Decorso tale periodo, si applica quanto sopra
riportato circa l’art. 21 in merito alla possibilità di diversa collocazione
del lavoratore o di risoluzione del rapporto di lavoro.
In particolare ed a differenza di quanto indicato
circa l’art. 21, il comma 3 dell’art. 22 consente all’Amministrazione di non
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro e conservare il posto del
dipendente al quale non spetta alcuna retribuzione.
La predetta differenza pare discendere dalla necessità
di maggior tutela dei lavoratori indicati all’art. 22 predetto.
Notevoli perplessità tuttavia suscita tale dichiarata
facoltà per l’esercizio della quale nessun limite né discrezionalità temporale
viene fissato dal contratto.
Pare, in sostanza, che l’Ente possa mantenere vivo a
tempo indeterminato un rapporto di lavoro - ancorché senza retribuzione - senza
che siano individuati gli interessi pubblici che lo giustificano in presenza,
peraltro, della impossibilità di procedere alla sostituzione del soggetto
inabile; infatti la sostituzione del dipendente cui viene conservato il posto
non è tra quelle possibili ai sensi dell’art. 16 del contratto medesimo.
Restano salve le disposizioni vigenti in materia di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, per la
corresponsione dell’equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro
in caso di inabilità permanente.